Art. 3
Disposizioni generali
In vigore dal 23 set 2022
Disposizioni generali
Gli Stati membri provvedono affinché la parte del PCNP relativa all’esecuzione dei controlli ufficiali sull’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate, e dei loro residui, negli animali vivi e nei prodotti di origine animale contenga quanto segue:
a)
un «piano nazionale di controllo della produzione basato sul rischio negli Stati membri», di cui all’;
b)
un «piano nazionale di sorveglianza della produzione randomizzato negli Stati membri», di cui all’;
c)
un «piano nazionale di controllo delle importazioni da paesi terzi basato sul rischio», di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:1646:oj#art-3