Art. 1
Oggetto
In vigore dal 23 set 2022
Oggetto
Ai fini dei controlli ufficiali sull’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate, e dei loro residui, il presente regolamento stabilisce quanto segue:
a)
la frequenza minima di campionamento annuale uniforme nell’ambito dei controlli ufficiali, tenendo conto dei pericoli e dei rischi connessi alle sostanze in questione;
b)
modalità specifiche aggiuntive e contenuti specifici aggiuntivi per i piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) degli Stati membri, in aggiunta a quelli previsti dall’articolo 110 del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni
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