Art. 1

Prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni

In vigore dal 23 set 2022
Il regolamento delegato (UE) 2020/688 è così modificato: 1) l’articolo 67 è sostituito dal seguente: «Articolo 67 Prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni 1.   Gli operatori spostano volatili in cattività per un’esposizione in un altro Stato membro solo se tali animali soddisfano le condizioni di cui all’articolo 59. 2.   Prima di spostarli per un’esposizione in un altro Stato membro, gli operatori in uno Stato membro possono raccogliere volatili in cattività in un unico stabilimento registrato situato nello stesso Stato membro alle seguenti condizioni: a) i volatili in cattività rimangono in tale stabilimento per un periodo massimo di 12 ore; b) al momento della raccolta lo stabilimento detiene esclusivamente volatili in cattività destinati all’esposizione in questione; c) tutti i volatili in cattività raccolti nello stabilimento provengono direttamente da stabilimenti registrati o riconosciuti nei quali sono detenuti in modo continuativo e nei quali soddisfano le condizioni di cui all’articolo 59. 3.   L’operatore dell’esposizione, esclusa qualsiasi esibizione di volo, provvede affinché: a) l’ingresso nell’esposizione sia limitato ai volatili in cattività preventivamente registrati per partecipare all’esposizione; b) l’ingresso nell’esposizione di volatili originari di stabilimenti situati nello Stato membro in cui si tiene l’esposizione non comprometta lo stato sanitario dei volatili che vi partecipano i) imponendo che tutti i volatili in cattività che partecipano all’esposizione abbiano lo stesso stato sanitario; oppure ii) tenendo i volatili in cattività originari dello Stato membro in cui si tiene l’esposizione in locali o recinti separati rispetto ai volatili in cattività originari di altri Stati membri; c) un veterinario i) effettui i controlli di identità dei volatili in cattività che partecipano all’esposizione prima del loro ingresso nell’esposizione; ii) controlli le condizioni cliniche dei volatili al momento dell’ingresso e durante l’esposizione. 4.   Gli operatori provvedono affinché i volatili in cattività che vengono spostati per un’esposizione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 siano spostati da tale esposizione in un altro Stato membro solo se soddisfano le seguenti prescrizioni: a) gli animali sono accompagnati da un certificato sanitario conforme all’articolo 81; oppure b) in caso di volatili in cattività diversi da quelli che partecipano alle esibizioni di volo, gli animali sono accompagnati da tutti i documenti seguenti: i) una dichiarazione rilasciata dal veterinario di cui al paragrafo 3, lettera c), in cui in cui si attesta che lo stato sanitario dei volatili quale dichiarato nel certificato sanitario originale conforme all’articolo 81 non è stato compromesso durante l’esposizione; ii) il certificato sanitario originale valido conforme all’articolo 81 rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili in cattività verso l’esposizione; c) in caso di volatili che hanno partecipato a un’esibizione di volo, gli animali sono accompagnati dal certificato sanitario originale valido conforme all’articolo 81 rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili verso l’esibizione di volo, senza l’attestazione di cui alla lettera b), punto i), purché: i) gli animali siano poi spostati nuovamente nello Stato membro di origine e ii) i movimenti previsti dei volatili in cattività verso lo Stato membro di origine siano conclusi entro il periodo di validità del certificato sanitario originale conforme all’articolo 81, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili in cattività verso l’esibizione di volo. 5.   Il veterinario di cui al paragrafo 3, lettera c), rilascia la dichiarazione di cui al paragrafo 4, lettera b), punto i), solamente purché: a) gli animali siano poi spostati nuovamente nello Stato membro di origine; b) siano state prese disposizioni affinché i movimenti previsti dei volatili in cattività verso lo Stato membro di origine siano conclusi entro il periodo di validità del certificato sanitario originale conforme all’articolo 81, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili in cattività verso l’esposizione; c) siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettera b).» ; 2) all’articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga al paragrafo 1, gli operatori possono spostare nuovamente i volatili in cattività dalle esposizioni diverse dalle esibizioni di volo allo Stato membro di origine dei volatili conformemente all’articolo 67, paragrafo 4, lettera b).» ; 3) all’articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In deroga al paragrafo 1, gli operatori possono spostare nuovamente i volatili in cattività dalle esibizioni di volo allo Stato membro di origine dei volatili conformemente all’articolo 67, paragrafo 4, lettera c).» ; 4) all’articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il certificato sanitario per i volatili in cattività destinati a esposizioni, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 67, paragrafo 1, e, nel caso in cui i volatili siano raccolti in un unico stabilimento registrato, alle prescrizioni di cui all’articolo 67, paragrafo 2.» ; 5) all’articolo 91, paragrafo 1, lettera e), dopo il punto ii) è aggiunto il punto iii) seguente: «iii) per i volatili in cattività spostati per un’esposizione in un altro Stato membro da un unico stabilimento registrato a norma dell’articolo 67, paragrafo 2: controlli di identità e fisici dei volatili in cattività e un controllo della documentazione sanitaria e di produzione dello stabilimento di origine registrato o riconosciuto e di una dichiarazione dell’operatore di tale stabilimento attestante che: — i volatili in cattività presentati per la certificazione hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la loro partenza, — il gruppo di origine non presenta casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate e — nelle ultime 48 ore i volatili del gruppo di origine non hanno presentato segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che potessero far sospettare tali malattie;» .
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