Art. 5

Indagini

In vigore dal 21 set 2022
Indagini 1.   Le autorità competenti effettuano le indagini di cui ai paragrafi 2 e 3, tenendo conto delle informazioni indicate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria. 2.   Esse effettuano indagini annuali basate sul rischio per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato e del vettore specificato nelle zone del territorio dell’Unione in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato ma dove quest’ultimo potrebbe insediarsi. 3.   Nelle zone cuscinetto delle aree delimitate per il contenimento esse effettuano le indagini annuali di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato e del relativo vettore specificato. Tali indagini comprendono: a) esami visivi delle piante specificate per rilevare l’organismo nocivo specificato; b) campionamenti e prove in caso di sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato; e c) catture appropriate per la rilevazione del vettore specificato. Tali indagini sono più intensive di quelle di cui al paragrafo 2 e comportano un maggior numero di esami visivi e, se del caso, di campionamenti e prove.
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