Art. 4
Misure all’interno delle aree delimitate per il contenimento
In vigore dal 21 set 2022
Misure all’interno delle aree delimitate per il contenimento
1. Nelle zone infette le autorità competenti garantiscono l’adozione delle seguenti misure:
a)
la rimozione e la distruzione delle piante specificate risultate infette dall’organismo nocivo specificato non appena possibile e al più tardi prima dell’inizio del periodo vegetativo successivo;
b)
l’applicazione di trattamenti adeguati per il controllo del vettore specificato.
2. Nelle zone cuscinetto, in caso di presenza del vettore specificato, le autorità competenti garantiscono l’applicazione di trattamenti adeguati per il suo controllo.
Qualora nella zona cuscinetto sia stata ufficialmente confermata la presenza dell’organismo nocivo specificato nelle piante specificate, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031.
3. All’interno delle aree delimitate per il contenimento le autorità competenti sensibilizzano l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’ulteriore diffusione al di fuori di tali aree.
Le autorità competenti informano il pubblico in generale e gli operatori professionali interessati della delimitazione dell’area delimitata per il contenimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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