Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 set 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«organismo nocivo specificato»: Grapevine flavescence dorée phytoplasma;
2)
«piante specificate»: piante di Vitis L., esclusi i frutti e le sementi;
3)
«vettore specificato»: Scaphoideus titanus Ball;
4)
«area delimitata per il contenimento»: un’area elencata nell’allegato I, in cui l’organismo nocivo specificato non può essere eradicato;
5)
«scheda di sorveglianza fitosanitaria»: la scheda di sorveglianza fitosanitaria per flavescence dorée phytoplasma e il suo vettore Scaphoideus titanus (5), pubblicata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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