Art. 4

Misure all’interno delle aree delimitate per il contenimento

In vigore dal 21 set 2022
Misure all’interno delle aree delimitate per il contenimento 1.   Nelle zone infette le autorità competenti garantiscono: a) la rimozione delle piante specificate e del legno specificato infetti dall’organismo nocivo specificato prima del periodo vegetativo successivo, applicando misure appropriate per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato attraverso ceppi, segatura, parti di legno e detriti nel suolo nel luogo di abbattimento e provvedono alla loro distruzione presso adeguati impianti di trattamento; b) il divieto di spostare fuori dalla zona infetta il legno specificato derivante dalla rimozione delle piante specificate infette dall’organismo nocivo specificato, tranne nei casi in cui: i) all’interno della zona infetta non esista un impianto di trattamento adeguato; ii) il trattamento sia effettuato nel più vicino impianto di trattamento al di fuori della zona infetta in grado di effettuare tale trattamento; e iii) il trasporto avvenga sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti e all’interno di veicoli chiusi, che garantiscono che il legno specificato non possa fuoriuscire e che l’organismo nocivo specificato non possa diffondersi; c) il divieto di impianto delle piante specificate nelle rispettive zone infette, ad eccezione delle piante notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato; d) il divieto di rimuovere e trasportare suolo da una zona infetta ad altre zone, tranne qualora sia stato applicato in precedenza un trattamento adeguato per garantire l’assenza dell’organismo nocivo specificato; e) la pulizia e la disinfezione degli utensili per la potatura e dei macchinari prima e dopo il contatto con le piante specificate o con il relativo suolo; e f) in caso di potatura delle piante specificate, il trattamento delle ferite da potatura con adeguati trattamenti preventivi. 2.   Nelle zone cuscinetto le autorità competenti garantiscono: a) il divieto di impianto delle piante specificate nella zona cuscinetto, ad eccezione di quelle notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato; b) la pulizia e la disinfezione degli utensili per la potatura e dei macchinari prima e dopo il contatto con le piante specificate o il relativo suolo o con il legno specificato; e c) in caso di potatura delle piante specificate, il trattamento delle ferite da potatura con adeguati trattamenti preventivi. 3.   Qualora nella zona cuscinetto sia stata ufficialmente confermata la presenza dell’organismo nocivo specificato, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031. 4.   All’interno delle aree delimitate per il contenimento le autorità competenti sensibilizzano l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’ulteriore diffusione al di fuori di tali aree. Le autorità competenti informano il pubblico in generale e gli operatori professionali interessati della delimitazione dell’area delimitata per il contenimento.
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