Art. 8
Processo di post-lavorazione e uso di materiali e oggetti di materia plastica riciclata
In vigore dal 15 set 2022
Processo di post-lavorazione e uso di materiali e oggetti di materia plastica riciclata
1. I trasformatori soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
eseguono il processo di post-lavorazione della materia plastica riciclata secondo le istruzioni fornite dal riciclatore o dal trasformatore fornitore conformemente all', paragrafo 3;
b)
se del caso, forniscono ai successivi trasformatori le istruzioni conformemente all', paragrafi 3, 4 e 5; e
c)
se del caso, forniscono istruzioni agli utilizzatori dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata conformemente all', paragrafo 6.
2. Gli operatori del settore alimentare utilizzano i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata secondo le istruzioni ricevute conformemente all', paragrafo 6.
Essi comunicano le istruzioni pertinenti ai consumatori dei prodotti alimentari imballati in tali materiali e oggetti e/o ad altri operatori del settore alimentare, se del caso.
3. I rivenditori di materiali e oggetti di materia plastica riciclata non ancora a contatto con i prodotti alimentari comunicano le istruzioni pertinenti agli utilizzatori di tali materiali e oggetti se tali istruzioni non risultano dall'etichettatura già applicata a tali materiali e oggetti.
Storico versioni
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