Art. 7
Prescrizioni per la decontaminazione
In vigore dal 15 set 2022
Prescrizioni per la decontaminazione
1. L'input di materia plastica e l'output del processo di decontaminazione applicato sono conformi alle specifiche di cui all'allegato I, tabella 1, colonne 3, 5 e 6, per la tecnologia di riciclaggio pertinente e, se del caso, ai criteri specifici stabiliti nell'autorizzazione.
2. Il processo di decontaminazione è eseguito conformemente alle specifiche e alle prescrizioni pertinenti di cui all'allegato I, tabella 1, colonna 8, e, se del caso, ai criteri specifici stabiliti nell'autorizzazione. I riciclatori garantiscono la conformità al regolamento (CE) n. 2023/2006.
3. L'impianto di decontaminazione soddisfa le seguenti prescrizioni:
a)
è situato in un unico stabilimento di riciclaggio, che è organizzato in modo da garantire che non possa verificarsi una nuova contaminazione della materia plastica riciclata o dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata;
b)
la sua configurazione e il suo funzionamento corrispondono a quelli del processo di riciclaggio applicato;
c)
è utilizzato come descritto nella scheda di sintesi del monitoraggio della conformità redatta conformemente all'.
4. È conservato un archivio delle registrazioni utilizzate per raccogliere le informazioni sulla qualità dei singoli lotti, come definito nella sezione 4.1 della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità di cui al paragrafo 3, lettera c). Le registrazioni contenute in tale archivio sono conservate per un periodo di almeno cinque anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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