Art. 28

Non conformità della materia plastica riciclata

In vigore dal 15 set 2022
Non conformità della materia plastica riciclata 1.   Un'autorità competente stabilisce che un lotto di materia plastica riciclata non è conforme se durante i controlli ufficiali riscontra che: a) il riciclatore lo ha immesso sul mercato senza una documentazione o un'etichettatura adeguata; b) il riciclatore non può dimostrare, sulla base delle sue registrazioni e di altra documentazione, che è stato fabbricato conformemente al presente regolamento; c) il lotto è stato fabbricato in un impianto di riciclaggio che non è stato gestito conformemente al presente regolamento per un periodo stabilito conformemente al paragrafo 3. 2.   In caso di accertamento di non conformità di uno o più lotti, l'autorità competente intraprende le azioni appropriate conformemente all'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625. 3.   Il funzionamento di un impianto di riciclaggio è considerato non conforme al presente regolamento quando l'autorità competente accerta che: a) almeno due lotti non sono conformi in base al paragrafo 1, lettera b), a causa di carenze nel funzionamento dell'impianto di riciclaggio, e che tali carenze, per loro natura, possono interessare altri lotti; b) la fabbricazione di materia plastica riciclata nell'impianto di riciclaggio non è conforme alle prescrizioni generali stabilite nel presente regolamento e, se del caso, alle prescrizioni specifiche applicabili alla tecnologia di riciclaggio idonea impiegata e al processo di riciclaggio utilizzato, o alle prescrizioni applicabili alla nuova tecnologia impiegata, o c) se del caso, non ha potuto verificare la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità conformemente all', paragrafo 3, entro un anno dalla data di inizio della produzione di materia plastica riciclata nell'impianto di decontaminazione. Quando accerta che il funzionamento di un impianto di riciclaggio non è conforme al presente regolamento, l'autorità competente stabilisce il periodo in cui ciò è avvenuto, tenendo conto di tutti gli elementi di prova disponibili o della loro assenza. Nel caso del primo comma, lettera c), si tratta dell'intero periodo di funzionamento dell'impianto di riciclaggio. 4.   Se l'autorità competente ritiene che siano necessarie modifiche all'impianto di riciclaggio, l'uso di una parte dell'impianto di decontaminazione può essere sospeso. Se si prevede che superi i due mesi, tale sospensione è indicata nel registro dell'Unione conformemente all', paragrafo 2, lettera g).
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