Art. 27

Controlli ufficiali sugli impianti di riciclaggio

In vigore dal 15 set 2022
Controlli ufficiali sugli impianti di riciclaggio I controlli ufficiali sugli impianti di riciclaggio e sui riciclatori comprendono in particolare gli audit conformemente all', lettera i), del regolamento (UE) 2017/625. Tali audit sono integrati da: a) una valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione conformemente all', lettera d), del regolamento (UE) 2017/625; b) un esame a norma dell', lettere a) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità redatta conformemente all' e, sulla base di tale scheda di sintesi, dei controlli che gli operatori hanno predisposto e dei documenti e delle registrazioni di cui alla scheda di sintesi.
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Controlli ufficiali sugli impianti di riciclaggio (Art. 27 Regolamento (UE) 2022/1616) — Testo vigente | Portale Normativo