Art. 26

Scheda di sintesi del monitoraggio della conformità e verifica del funzionamento di un impianto di decontaminazione

In vigore dal 15 set 2022
Scheda di sintesi del monitoraggio della conformità e verifica del funzionamento di un impianto di decontaminazione 1.   I riciclatori redigono la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità per ogni impianto di decontaminazione sotto il loro controllo utilizzando il modello fornito nell'allegato II o, nel caso di una nuova tecnologia, il modello fornito dallo sviluppatore, se diverso. La scheda di sintesi del monitoraggio della conformità fornisce una sintesi che descrive chiaramente l'impianto di riciclaggio, il suo funzionamento, le procedure e i documenti pertinenti in modo da dimostrarne la conformità al presente regolamento. I riciclatori tengono conto degli orientamenti applicabili pubblicati dalla Commissione per quanto riguarda la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità, nonché della situazione particolare dello stabilimento di riciclaggio interessato in cui è situato l'impianto. 2.   I riciclatori presentano la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità all'autorità competente del territorio in cui è situato l'impianto di decontaminazione entro un mese dalla data di inizio della produzione di materia plastica riciclata mediante tale impianto. L'autorità competente notifica senza indugio alla Commissione il ricevimento della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità. Lo stato della registrazione conformemente all', paragrafo 2, lettera g), passa a «in fase di accertamento». 3.   L'autorità competente verifica se le informazioni fornite nella scheda di sintesi del monitoraggio della conformità rispettano il presente regolamento e a tal fine effettua un controllo dell'impianto di riciclaggio conformemente all'. Se non è possibile accertare la conformità, l'autorità competente chiede al riciclatore di aggiornare le informazioni nella scheda di sintesi del monitoraggio della conformità o il funzionamento dell'impianto di riciclaggio o entrambi, a seconda dei casi. Una volta accertata la conformità, l'autorità competente ne informa la Commissione. Lo stato della registrazione conformemente all', paragrafo 2, lettera g), passa ad «attivo». 4.   Se l'autorità competente non informa la Commissione dell'accertamento della conformità entro un anno dalla data di inizio della produzione di materia plastica riciclata nell'impianto di decontaminazione, lo stato della registrazione conformemente all', paragrafo 2, lettera g), è modificato in «sospeso». Se lo stato di un impianto di decontaminazione è «sospeso» per un anno, la voce relativa all'impianto è rimossa dal registro.
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