Art. 11

Condizioni relative al funzionamento degli impianti di riciclaggio che applicano nuove tecnologie

In vigore dal 15 set 2022
Condizioni relative al funzionamento degli impianti di riciclaggio che applicano nuove tecnologie 1.   Un impianto di riciclaggio che applica una nuova tecnologia di riciclaggio si basa su una nuova tecnologia notificata conformemente all', paragrafo 2. 2.   Il riciclatore soddisfa le prescrizioni amministrative di cui all'. 3.   Un impianto di riciclaggio utilizzato per sviluppare una nuova tecnologia può essere gestito secondo modalità che si discostano da una o più delle prescrizioni specifiche di cui agli , o utilizzare uno schema di riciclaggio conformemente all', a condizione che ogni scostamento o l'utilizzo di tale schema sia giustificato dalla spiegazione fornita conformemente all', paragrafo 3, lettera b). 4.   Il riciclatore dispone di informazioni supplementari documentate conformemente all' che dimostrano che la materia plastica riciclata prodotta mediante l'impianto di riciclaggio soddisfa le prescrizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1935/2004 ed è sicura da un punto di vista microbiologico. 5.   Il riciclatore dispone di una scheda di sintesi del monitoraggio della conformità compilata sulla base del modello fornito dallo sviluppatore conformemente all', paragrafo 5. 6.   Le informazioni supplementari di cui al paragrafo 3, compresa l'eventuale documentazione di supporto, e la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità di cui al paragrafo 4 sono fornite allo sviluppatore e alle autorità competenti su loro richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:1616:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo