Art. 10

Prescrizioni per lo sviluppo di una nuova tecnologia

In vigore dal 15 set 2022
Prescrizioni per lo sviluppo di una nuova tecnologia 1.   Diversi sviluppatori possono sviluppare indipendentemente nuove tecnologie allo stesso tempo, anche se tali tecnologie possono essere considerate simili o identiche. Se collaborano allo sviluppo di una nuova tecnologia, gli operatori economici o altre organizzazioni possono essere rappresentati da un unico soggetto giuridico che agisce in qualità di sviluppatore della nuova tecnologia. 2.   Almeno sei mesi prima dell'entrata in funzione del primo impianto di decontaminazione gestito sulla base dell', paragrafo 3, lettera b), lo sviluppatore notifica la nuova tecnologia all'autorità competente del territorio in cui è stabilito e alla Commissione. Ai fini dell'iscrizione della nuova tecnologia nel registro dell'Unione istituito dall', lo sviluppatore include in tale notifica il suo nome e indirizzo, i suoi referenti, il nome della nuova tecnologia, una sintesi della nuova tecnologia che non superi le 300 parole, un identificatore uniforme di risorse («URL») che consenta di localizzare le relazioni da pubblicare conformemente al paragrafo 4 e all', paragrafo 4, come pure i nomi e gli indirizzi o i numeri degli stabilimenti di riciclaggio in cui si prevede di sviluppare la tecnologia. 3.   La notifica da parte dello sviluppatore fornisce inoltre informazioni dettagliate su quanto segue: a) una caratterizzazione della nuova tecnologia basata sulle proprietà delle tecnologie di riciclaggio di cui all', paragrafo 2; b) una spiegazione di eventuali scostamenti dalle prescrizioni di cui agli , o se la nuova tecnologia applica uno schema di riciclaggio; c) un'ampia argomentazione, oltre a prove e studi scientifici, preparati dallo sviluppatore, che dimostrino che la nuova tecnologia permette di fabbricare materiali e oggetti di materia plastica riciclata conformi all' del regolamento (CE) n. 1935/2004 garantendone anche la sicurezza microbiologica, nonché una caratterizzazione dei livelli di contaminanti nell'input di materia plastica e nella materia plastica riciclata, una determinazione dell'efficienza di decontaminazione e del trasferimento di tali contaminanti dai materiali e dagli oggetti di materia plastica riciclata ai prodotti alimentari e una spiegazione dei motivi per cui i concetti, i principi e le pratiche applicati sono sufficienti per soddisfare tali prescrizioni; d) una descrizione di uno o più processi di riciclaggio tipici che utilizzano la tecnologia, compreso un diagramma a blocchi delle principali fasi di fabbricazione e, se del caso, una spiegazione dello schema di riciclaggio utilizzato e delle norme che ne disciplinano il funzionamento; e) una spiegazione basata sul punto a) che descriva le ragioni per cui la tecnologia deve essere considerata diversa dalle tecnologie esistenti e deve essere considerata nuova; f) una sintesi che proponga criteri di valutazione che l'Autorità potrà impiegare nel quadro di una potenziale valutazione futura dei processi di riciclaggio che applicano la nuova tecnologia su cui si basa l'impianto, come previsto dall', paragrafo 2; g) una stima del numero previsto di impianti di decontaminazione che saranno utilizzati per sviluppare la nuova tecnologia e gli indirizzi previsti degli stabilimenti di riciclaggio in cui saranno situati. Ai fini della lettera c), i dati utilizzati per determinare l'efficienza di decontaminazione sono ottenuti mediante il funzionamento di un impianto pilota o provengono dalla produzione commerciale di materia plastica riciclata non destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari. Se necessario per stabilire pienamente la sicurezza dei materiali e degli oggetti di materia plastica, tali dati saranno integrati da prove volte a valutare i concetti, i principi e le pratiche specifici della tecnologia. Qualora l'input di materia plastica possa contenere materie plastiche non prodotte conformemente al regolamento (UE) n. 10/2011, le prove richieste dimostrano che la tecnologia è in grado di rimuovere le sostanze che sono state utilizzate nella fabbricazione di tali materie plastiche nella misura necessaria a garantire il rispetto della prescrizione di cui all', paragrafo 2. Le informazioni di cui al primo e al secondo comma sono a disposizione degli Stati membri e dell'Autorità. Lo sviluppatore fornisce tali informazioni anche a tutti i riciclatori che utilizzano la nuova tecnologia. Le stesse saranno aggiornate senza indugio sulla base di nuove informazioni provenienti dalle attività di sviluppo. Le informazioni sono considerate di rilevanza commerciale per lo sviluppatore e non sono rese pubbliche prima che la Commissione abbia richiesto all'Autorità di valutare la tecnologia di riciclaggio conformemente all'. 4.   Al momento della notifica, il riciclatore pubblica inoltre una relazione iniziale dettagliata sul suo sito web utilizzando l'URL fornito conformemente al paragrafo 2, riguardante la sicurezza della materia plastica fabbricata sulla base delle informazioni fornite al paragrafo 3. Tale relazione può omettere informazioni dettagliate sui processi di riciclaggio e sugli impianti che utilizzano la nuova tecnologia nella misura in cui la rilevanza commerciale di tali informazioni possa essere giustificata, e fornisce una sintesi solida contenente tutte le informazioni necessarie per effettuare una valutazione indipendente della tecnologia senza dover consultare le informazioni contenute in relazioni e studi più dettagliati. 5.   Lo sviluppatore adatta il modello della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità di cui all'allegato II nella misura necessaria a riflettere le particolarità della nuova tecnologia. Egli fornisce tale modello adattato della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità a tutti i riciclatori che utilizzano la nuova tecnologia. 6.   Quando una tecnologia applica uno schema di riciclaggio, lo sviluppatore agisce in qualità di gestore dello schema di riciclaggio di cui all', paragrafo 1. Gli e l', paragrafo 2, non sono applicabili. 7.   Lo sviluppatore garantisce un dialogo continuo con tutti i riciclatori che utilizzano la nuova tecnologia al fine di scambiare conoscenze sul suo funzionamento e sulla sua capacità di decontaminare l'input di materia plastica. Egli conserva pertinenti registrazioni in cui sono riportate le questioni discusse e le conclusioni sul funzionamento e sulla capacità di decontaminazione della tecnologia, che vengono messe a disposizione, su richiesta, di qualsiasi autorità competente del territorio in cui si sono situati lo sviluppatore e/o i riciclatori. 8.   Un'autorità competente notificata conformemente al paragrafo 2 verifica entro cinque mesi dalla notifica se le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 sono soddisfatte e, successivamente, verifica regolarmente le prescrizioni di cui al paragrafo 8. Qualora ritenga che tali prescrizioni non siano soddisfatte, l'autorità competente notifica le sue preoccupazioni allo sviluppatore e può chiedere a quest'ultimo di differire l'entrata in funzione del primo impianto di decontaminazione, conformemente al paragrafo 2, fino a quando egli non abbia risposto a tali preoccupazioni. Lo sviluppatore informa l'autorità competente del modo in cui ha risposto a tali preoccupazioni o chiarisce le ragioni per cui ritiene che non sia necessario alcun provvedimento. Nel caso in cui nutra serie preoccupazioni sulla sicurezza dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata, l'autorità competente ne informa la Commissione.
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Prescrizioni per lo sviluppo di una nuova tecnologia (Art. 10 Regolamento (UE) 2022/1616) — Testo vigente | Portale Normativo