Art. 1
Zone di pesca in acque profonde esistenti
In vigore dal 15 set 2022
Zone di pesca in acque profonde esistenti
1. Le zone di pesca in acque profonde esistenti sono determinate conformemente alle coordinate di cui all’allegato I.
2. Le zone di pesca in acque profonde esistenti sono soggette alle norme di cui al regolamento (UE) 2016/2336, in particolare all’articolo 8, paragrafi 2 e 4, per quanto riguarda la limitazione delle autorizzazioni di pesca e il divieto di pesca con reti a strascico a una profondità inferiore a 800 metri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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