Art. 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/624

In vigore dal 9 set 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/624 Il regolamento delegato (UE) 2019/624 è così modificato: 1) all’, lettera a), il punto v) è sostituito dal seguente: «v) le deroghe all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione in relazione ai pettinidi, ai gasteropodi marini e agli echinodermi;»; 2) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Controlli ufficiali sui pettinidi e sui gasteropodi marini e sugli echinodermi che non sono filtratori raccolti da zone di produzione che non sono classificate in conformità all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625 In deroga all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625, la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione non è necessaria in relazione alla raccolta di pettinidi e di gasteropodi marini ed echinodermi che non sono filtratori, se le autorità competenti effettuano controlli ufficiali su tali animali alle vendite all’asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di trasformazione. Tali controlli ufficiali verificano la conformità: a) alle norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi di cui all’allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004; b) ai requisiti specifici per i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi che non sono filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate di cui al capitolo IX della medesima sezione.».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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