Art. 8

Deroga alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti

In vigore dal 6 set 2022
Deroga alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti 1.   In deroga all’, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti possono entrare nell’Unione da paesi terzi che non dispongono di un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti approvato ma che garantiscono che gli animali destinati alla produzione di alimenti e i prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti, sono originari di uno Stato membro o di un paese terzo incluso nell’elenco di cui all’allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli animali destinati alla produzione di alimenti o i prodotti di origine animale in questione. 2.   In aggiunta alle prescrizioni di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione decide di includere un paese terzo nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento solo se l’autorità competente di tale paese terzo le fornisce prove e garanzie della conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali prove e garanzie consistono in informazioni sulle procedure in vigore in tale paese terzo per garantire la tracciabilità e l’origine degli animali destinati alla produzione di alimenti e dei prodotti di origine animale in questione. 3.   Se un paese terzo è incluso, conformemente ai paragrafi 1 e 2, nell’elenco dei paesi terzi autorizzati per specifici animali destinati alla produzione di alimenti o prodotti di origine animale, la voce relativa a tale paese terzo è accompagnata dalla seguente nota: «Paese terzo da cui entrano nell’Unione solo specifici animali destinati alla produzione di alimenti o prodotti di origine animale — come tali o come ingredienti di prodotti composti — che sono originari a) di altri paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione degli animali destinati alla produzione di alimenti o dei prodotti di origine animale in questione; o b) di Stati membri, conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione.». Nel caso di paesi terzi da cui, a causa di prescrizioni in materia di sanità animale, non possono entrare nell’Unione specifici animali destinati alla produzione di alimenti o prodotti di origine animale come tali, la voce relativa a tali paesi terzi è accompagnata dalla seguente nota: «Paese terzo da cui entrano nell’Unione solo prodotti composti contenenti prodotti trasformati di origine animale, che sono originari a) di altri paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione dei prodotti di origine animale in questione; o b) di Stati membri, conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione.». 4.   Per la produzione di budelli destinati all’ingresso nell’Unione, i paesi terzi possono utilizzare materie prime di origine animale provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche o di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati e che figurano nei pertinenti elenchi per tali carni fresche e prodotti a base di carne di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (30) o al regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. I paesi terzi da cui i budelli entrano nell’Unione sono elencati nell’allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per i budelli. Inoltre gli stabilimenti dai quali i budelli devono entrare nell’Unione figurano negli elenchi conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento. 5.   Dopo aver approvato l’inclusione del paese terzo negli elenchi dei paesi terzi autorizzati di cui al presente articolo, la Commissione garantisce, conformemente all’articolo 127, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, che il paese terzo in questione continui a rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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