Art. 7
Inclusione di un paese terzo in un elenco di paesi terzi che rispettano le prescrizioni dell’Unione in materia di sostanze farmacologicamente attive e loro residui, contaminanti e residui di antiparassitari
In vigore dal 6 set 2022
Inclusione di un paese terzo in un elenco di paesi terzi che rispettano le prescrizioni dell’Unione in materia di sostanze farmacologicamente attive e loro residui, contaminanti e residui di antiparassitari
In aggiunta alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti entrano nell’Unione solo da un paese terzo che rispetta le prescrizioni di cui all’, paragrafo 1, ed è incluso nell’elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione degli animali destinati alla produzione di alimenti o dei prodotti di origine animale in questione, di cui all’allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
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