Art. 6

Prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti, per quanto riguarda le sostanze farmacologicamente attive e i loro residui, i contaminanti e i residui di antiparassitari

In vigore dal 6 set 2022
Prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti, per quanto riguarda le sostanze farmacologicamente attive e i loro residui, i contaminanti e i residui di antiparassitari 1.   In aggiunta alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti entrano nell’Unione solo da un paese terzo che dispone di un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti in cui sono previste garanzie per quanto riguarda la conformità: a) alle prescrizioni dell’Unione sull’uso di sostanze farmacologicamente attive, sui limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive, sui livelli massimi di residui di antiparassitari e sui livelli massimi di contaminanti; e b) alle prescrizioni supplementari di cui agli articoli da 9 a 12 del presente regolamento. 2.   In aggiunta alle prescrizioni di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione decide di includere un paese terzo nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento solo se tale paese terzo fornisce prove e garanzie della conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, unitamente alle informazioni elencate nell’allegato I, parte II, del presente regolamento, nella richiesta di inclusione nell’elenco dei paesi terzi che il paese terzo in questione deve presentare a norma dell’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. 3.   Dopo aver approvato l’inclusione del paese terzo nell’elenco dei paesi terzi autorizzati, la Commissione garantisce, conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, che il paese terzo in questione continui a rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   Ai fini del paragrafo 3, la Commissione tiene conto delle prove e garanzie aggiornate della conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, tra cui le informazioni richieste sul piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti del paese terzo conformemente all’allegato I, parte II, che devono essere presentate dal paese terzo in questione entro il 31 marzo di ogni anno.
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Prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti, per quanto riguarda le sostanze farmacologicamente attive e i loro residui, i contaminanti e i residui di antiparassitari (Art. 6 Regolamento (UE) 2022/2292) — Testo vigente | Portale Normativo