Art. 4

Prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di animali destinati alla produzione di alimenti e merci provenienti da un paese terzo o una sua regione

In vigore dal 6 set 2022
Prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di animali destinati alla produzione di alimenti e merci provenienti da un paese terzo o una sua regione In aggiunta alle prescrizioni di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione decide di includere paesi terzi o loro regioni nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento solo se riconosce le seguenti prescrizioni come almeno equivalenti alle prescrizioni pertinenti dell’Unione per gli animali destinati alla produzione di alimenti e le merci di cui all’ del presente regolamento: a) la legislazione del paese terzo concernente: i) la produzione di prodotti di origine animale; ii) l’uso di medicinali veterinari, comprese le norme riguardanti il loro divieto o la loro autorizzazione, la loro distribuzione e la loro immissione in commercio e le norme amministrative e di ispezione; iii) la preparazione e l’impiego dei mangimi, comprese le procedure per l’uso di additivi e per la preparazione e l’impiego di mangimi medicati, nonché la qualità igienica sia delle materie prime utilizzate per la preparazione di mangimi sia del prodotto finale; b) le condizioni igieniche di produzione, fabbricazione, manipolazione, magazzinaggio e spedizione attualmente applicate ai prodotti di origine animale destinati all’Unione; c) l’esperienza acquisita in materia di commercializzazione dei prodotti di origine animale provenienti dal paese terzo e i risultati dei controlli ufficiali effettuati all’ingresso nell’Unione; d) se disponibili, i risultati degli audit effettuati dalla Commissione nel paese terzo, relativi ad altri animali destinati alla produzione di alimenti e merci per cui il paese terzo figura già in un elenco conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, in particolare i risultati della valutazione delle autorità competenti del paese terzo sottoposto ad audit e le misure intraprese dalle autorità competenti alla luce delle eventuali raccomandazioni loro rivolte a seguito di tali audit effettuati dalla Commissione; e) se del caso, l’esistenza, l’attuazione e la comunicazione di un programma di controllo delle zoonosi approvato dalla Commissione; f) le prescrizioni del paese terzo per quanto riguarda le sostanze farmacologicamente attive, gli antiparassitari e i contaminanti, conformemente all’.
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