Art. 3
Animali destinati alla produzione di alimenti e merci che devono provenire da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625
In vigore dal 6 set 2022
Animali destinati alla produzione di alimenti e merci che devono provenire da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625
Le partite dei seguenti animali destinati alla produzione di alimenti e delle seguenti merci destinate al consumo umano entrano nell’Unione solo da un paese terzo o una sua regione che figura nell’elenco per tali animali e merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/405:
a)
animali vivi per cui sono stati stabiliti i codici della nomenclatura combinata («codici NC») di cui all’allegato I, parte seconda, capitolo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87, se tali animali vivi sono animali destinati alla produzione di alimenti;
b)
prodotti di origine animale, compresi carni di rettili e insetti interi morti, parti di insetti o insetti trasformati, destinati al consumo umano, per cui nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono stati stabiliti i seguenti codici:
i)
i codici NC di cui ai capitoli da 2 a 5, 15, 16 o 29; o
ii)
le voci del sistema armonizzato («voci SA») 0901, 1702, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 o 9602;
c)
lumache vive, diverse da quelle di mare, classificate con il codice NC 0307 60 00 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;
d)
polline di fiori classificato con il codice NC ex 1212 99 95 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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