Art. 21

Certificati ufficiali

In vigore dal 6 set 2022
Certificati ufficiali 1.   Ciascuna partita dei seguenti prodotti entra nell’Unione solo se è accompagnata da un certificato ufficiale, tranne nel caso di partite per le quali l’Unione non è la destinazione finale: a) animali vivi per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui all’allegato I, parte seconda, sezione I, capitolo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87, se tali animali vivi sono animali destinati alla produzione di alimenti; b) prodotti di origine animale destinati al consumo umano per cui nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono stati stabiliti i seguenti codici: i) i codici NC di cui ai capitoli da 2 a 5, 15, 16 o 29; o ii) le voci SA 0901, 1702, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 o 9602; c) germogli e semi destinati alla produzione di germogli di cui alle seguenti sottovoci SA: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0712 34, 0712 35, 0712 50, 0712 60, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0713 39, 0713 40, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 o 1214 90 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87; d) polline di fiori classificato con il codice NC 1212 99 95 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87; e) lumache vive, diverse da quelle di mare, classificate con il codice NC 0307 60 00 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87; f) prodotti composti di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente regolamento, ad esclusione dei prodotti composti a lunga conservazione che non contengono prodotti a base di colostro o carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di origine animale. 2.   Se le partite di prodotti della pesca entrano nell’Unione direttamente da una nave reefer, da una nave officina o da una nave congelatrice battente bandiera di un paese terzo, il certificato ufficiale di cui all’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 può essere firmato dal capitano. 3.   Non è necessario un certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di capsule di gelatina di cui alle voci SA 3913, 3926 o 9602 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, se tali capsule non sono ottenute da ossa di ruminanti. 4.   I certificati ufficiali di cui al paragrafo 1 certificano che i prodotti sono conformi: a) alle prescrizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 o a disposizioni riconosciute come equivalenti a tali prescrizioni; b) alle prescrizioni specifiche per l’ingresso nell’Unione di cui al presente regolamento. 5.   I certificati ufficiali di cui al paragrafo 1 possono includere dettagli richiesti conformemente ad altri atti legislativi dell’Unione in materia di sanità pubblica e sanità animale. 6.   Il certificato ufficiale per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli di cui al paragrafo 1, lettera c), accompagna la partita fino al raggiungimento della sua destinazione quale indicata sul certificato ufficiale. In caso di frazionamento della partita, ogni frazione della partita è accompagnata da una copia del certificato ufficiale. 7.   Le autorità competenti del paese terzo di spedizione possono certificare le partite di prodotti di origine animale per le quali è richiesto solo un attestato di sanità pubblica, o le partite di germogli, provenienti da un altro paese terzo, se possono garantire la conformità delle partite alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di cui al presente regolamento.
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