Art. 20
Prescrizioni relative alle partite di prodotti composti
In vigore dal 6 set 2022
Prescrizioni relative alle partite di prodotti composti
1. Le partite di prodotti composti classificati con i codici NC di cui alle voci 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202 o 2208 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 entrano nell’Unione per essere immesse in commercio solo se ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nei prodotti composti è stato prodotto in stabilimenti situati in paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di tali prodotti trasformati di origine animale conformemente all’ del presente regolamento, o in stabilimenti situati in Stati membri.
2. In attesa della redazione da parte della Commissione di un elenco specifico di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti composti, le partite di prodotti composti provenienti da paesi terzi o loro regioni possono entrare nell’Unione a condizione che siano conformi alle seguenti norme:
a)
i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che richiedono il trasporto o la conservazione a temperature controllate sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato, a norma dell’, l’ingresso nell’Unione di ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nei prodotti composti;
b)
i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che non richiedono il trasporto o la conservazione a temperature controllate e che contengono un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di colostro o prodotti a base di carne sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato, a norma dell’, l’ingresso nell’Unione dei prodotti a base di colostro o dei prodotti a base di carne contenuti nei prodotti composti;
c)
i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che non richiedono il trasporto o la conservazione a temperature controllate e che contengono prodotti trasformati di origine animale diversi dai prodotti a base di colostro o dai prodotti a base di carne e per i quali sono previsti i requisiti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato, a norma dell’ del presente regolamento, l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell’Unione in materia di sanità pubblica e sanità animale e che figurano in un elenco per almeno uno di tali prodotti di origine animale.
3. I paesi terzi o le loro regioni da cui entrano nell’Unione prodotti composti sono elencati nell’allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 come aventi un piano di controllo approvato, conformemente all’ del presente regolamento, per le specie o i prodotti da cui sono ottenuti i prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti, ad eccezione del collagene, della gelatina e dei prodotti altamente raffinati di origine animale.
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano ai prodotti composti a lunga conservazione che contengono unicamente prodotti trasformati di origine animale o prodotti composti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) o del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (34) o che contengono unicamente vitamina D3.
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