Art. 17
Elenchi delle zone di produzione
In vigore dal 6 set 2022
Elenchi delle zone di produzione
1. Prima che le autorità competenti del paese terzo redigano gli elenchi di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, si tiene conto in particolare delle garanzie che le autorità competenti del paese terzo possono fornire in merito alla conformità alle prescrizioni in materia di classificazione e controllo delle zone di produzione di cui all’articolo 52 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
2. La Commissione effettua una visita di controllo in loco prima della redazione degli elenchi di cui all’, paragrafo 1.
3. Una volta che gli elenchi di cui all’, paragrafo 1, sono stati redatti e se le autorità competenti del paese terzo hanno fornito garanzie sufficienti in merito alla classificazione e al controllo delle zone di produzione sotto la loro responsabilità, non è necessaria una visita di controllo in loco della Commissione prima dell’aggiunta di una nuova zona di produzione a un elenco esistente redatto conformemente all’.
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