Art. 4
Piano di valutazione
In vigore dal 6 set 2022
Piano di valutazione
1. Gli Stati membri redigono il piano di valutazione di cui all’articolo 140, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, conformemente alla logica di intervento del piano strategico della PAC. Il piano di valutazione soddisfa i requisiti minimi di cui all’allegato II del presente regolamento.
2. Gli Stati membri individuano nel piano di valutazione i portatori di interessi pertinenti di cui tener conto al momento di pianificare le attività di valutazione e di rafforzamento delle capacità. Se del caso, gli Stati membri individuano portatori di interessi diversi dai membri del comitato di monitoraggio.
Storico versioni
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