Art. 17

Corretta compilazione dei dati

In vigore dal 6 set 2022
Corretta compilazione dei dati Gli Stati membri assicurano che i dati per il monitoraggio e la valutazione di cui all’ siano completi e coerenti, e che il loro contenuto sia registrato e presentato conformemente ai requisiti indicati negli allegati da IV a VII. A tal fine gli Stati membri svolgono controlli computerizzati.
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