Art. 16

Trasferimento dei dati

In vigore dal 6 set 2022
Trasferimento dei dati 1.   I dati di cui all’, lettere a), b), d) ed e), sono trasferiti alla Commissione tramite il sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», per il quale le responsabilità della Commissione e degli Stati membri sono definite nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione (6). I dati di cui all’, lettera c), sono trasferiti alla Commissione mediante il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione messo a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (7). 2.   Per i dati disaggregati su interventi e beneficiari da comunicare ai sensi dell’, lettera a), del presente regolamento, l’organismo pagatore di cui all’ del regolamento (UE) 2021/2116 oppure, qualora siano riconosciuti più organismi pagatori in uno Stato membro, l’organismo di coordinamento di cui all’ di tale regolamento, trasferiscono i dati alla Commissione. 3.   Per la percentuale di prato permanente i dati da comunicare ai sensi dell’, lettera b), sono trasferiti dall’organismo pagatore o dall’organismo di coordinamento. 4.   Per i dati sugli interventi in alcuni settori da comunicare ai sensi dell’, lettera c), i dati sui gruppi operativi del PEI da comunicare ai sensi dell’, lettera d), e i dati sui GAL e sulle loro attività per Leader da comunicare ai sensi dell’, lettera e), i dati possono essere trasferiti dagli Stati membri o da qualsiasi soggetto autorizzato dagli Stati membri.
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