Art. 15

Data e frequenza della trasmissione di dati

In vigore dal 6 set 2022
Data e frequenza della trasmissione di dati 1.   A partire dall’anno di riferimento 2025 gli Stati membri comunicano i dati disaggregati su interventi e beneficiari di cui all’, lettera a), ogni anno entro il 30 aprile dell’anno N in relazione agli interventi per i quali sono stati effettuati pagamenti nell’esercizio finanziario agricolo N – 1. Nel 2024 gli Stati membri potranno comunicare i dati disaggregati sugli interventi, entro il 30 novembre 2024, in relazione agli interventi pagati nell’esercizio finanziario agricolo 2023. Se gli Stati membri non comunicano i dati disaggregati sugli interventi nel 2024, li comunicano nel 2025 conformemente al primo comma del presente paragrafo. In deroga al primo comma del presente paragrafo, i dati sui beneficiari relativi alla superficie dichiarata e al terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali sono comunicati, nell’anno N, in relazione agli interventi per i quali sono state presentate domande di pagamento nell’anno civile N – 2. 2.   Gli Stati membri comunicano ogni anno la percentuale di prato permanente di cui all’, lettera b), entro il 15 marzo dell’anno N in relazione alla superficie dichiarata nell’anno civile N – 1. Il primo anno di riferimento è il 2024. 3.   Gli Stati membri comunicano ogni anno i dati sugli interventi in alcuni settori di cui all’, lettera c), entro: a) il 15 giugno dell’anno N in relazione ai dati dell’anno civile N – 1 di cui all’allegato V, punto 1, punto 2, lettere a) e c), e punti da 3 a 7; b) il 31 gennaio dell’anno N in relazione ai dati dell’anno civile N di cui all’allegato V, punto 2, lettera b); c) il 15 giugno dell’anno N in relazione ai dati dell’esercizio finanziario N – 1 di cui all’allegato V, punti da 8 a 10. Il primo anno di riferimento è il 2023 per i dati di cui all’allegato V, punto 1 e punto 2, lettera b); il 2024 per i dati di cui allo stesso allegato, punto 2, lettere a) e c), e punti da 3 a 7; il 2025 per i dati di cui allo stesso allegato, punti da 8 a 10. In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, per il settore dell’apicoltura si applicano le condizioni seguenti: a) gli Stati membri comunicano ogni due anni i dati di cui all’allegato V, punti 5 e 6; b) i dati di cui all’allegato V, punto 5, riguardano l’anno civile precedente all’anno di riferimento; c) i dati di cui all’allegato V, punto 6, riguardano i due anni civili precedenti all’anno di riferimento; d) il primo anno di riferimento è il 2023 per i dati di cui all’allegato V, punti 4, 5 e 6; il 2024 per lo stesso allegato, punto 9. Nel 2023 i dati di cui all’allegato V, punti 5 e 6, possono essere comunicati entro il 15 settembre. 4.   Gli Stati membri comunicano i dati sui gruppi operativi del PEI di cui all’, lettera d), non appena il progetto del gruppo operativo viene approvato, a partire dal 2023. 5.   Gli Stati membri comunicano i dati sui GAL e sulle loro attività per Leader di cui all’, lettera e), come segue: a) entro il 30 aprile 2026 in relazione alle operazioni pagate negli esercizi finanziari dal 2023 al 2025, cumulativamente; nonché b) entro il 30 aprile 2030 in relazione alle operazioni pagate negli esercizi finanziari dal 2023 al 2029, cumulativamente. In deroga al primo comma del presente paragrafo, i dati relativi alle variabili dei GAL di cui all’allegato VII, punto 1, sono comunicati entro il 30 aprile dell’anno N per i GAL selezionati entro il 31 dicembre dell’anno N – 1.
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