Art. 1

In vigore dal 5 set 2022
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2022/1469 — Testo vigente | Portale Normativo