Art. 2

Misure transitorie per quanto riguarda determinate procedure relative ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che sono microrganismi

In vigore dal 31 ago 2022
Misure transitorie per quanto riguarda determinate procedure relative ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che sono microrganismi 1.   Nel contesto delle domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenenti una o più sostanze attive che sono microrganismi, i richiedenti presentano i dati conformemente all'allegato, parte B, del regolamento (UE) n. 284/2013 nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento in uno dei seguenti casi: a) la domanda di autorizzazione è presentata entro il 21 novembre 2024. b) i fascicoli relativi a tutte le sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario in questione sono stati presentati conformemente al regolamento (UE) n. 283/2013 (4) della Commissione nella versione antecedente le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2022/1441 (5) della Commissione. 2.   In deroga al paragrafo 1, i richiedenti possono scegliere, a partire dal 21 novembre 2022, di presentare i dati conformemente all'allegato, parte B, del regolamento (UE) n. 284/2013 quale modificato dal presente regolamento. 3.   Qualora scelgano di applicare l'opzione di cui al paragrafo 2, i richiedenti lo specificano per iscritto al momento della presentazione della domanda in questione. La scelta è irrevocabile per la procedura di cui trattasi.
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