Art. 3

Misure transitorie per quanto riguarda determinate procedure relative ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che sono microrganismi

In vigore dal 31 ago 2022
Misure transitorie per quanto riguarda determinate procedure relative ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che sono microrganismi 1.   Per quanto riguarda l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenenti una o più sostanze attive che sono microrganismi, se i fascicoli sono stati presentati conformemente all' del presente regolamento o se non è stata presa una decisione in merito al rinnovo dell'approvazione conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sulla base dell'allegato, parte B, del regolamento (UE) n. 283/2013 quale modificato dal presente regolamento, i richiedenti: a) presentano i dati conformemente all'allegato, parte B, del regolamento (UE) n. 283/2013 nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, salvo nel caso in cui essi agiscano conformemente alla lettera b) del presente paragrafo; b) possono scegliere, a partire dal 21 novembre 2022, di presentare i dati conformemente all'allegato, parte B, del regolamento (UE) n. 283/2013 quale modificato dal presente regolamento. 2.   Qualora scelgano di applicare l'opzione di cui al paragrafo 1, lettera b), i richiedenti lo specificano per iscritto al momento della presentazione della domanda in questione. La scelta è irrevocabile per la procedura di cui trattasi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:1439:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo