Art. 1
Indicatori del quadro di sorveglianza e valutazione e obblighi di rendicontazione
In vigore dal 30 ago 2022
Indicatori del quadro di sorveglianza e valutazione e obblighi di rendicontazione
1. Nella sorveglianza e nella valutazione del programma a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2021/847 sono utilizzati i seguenti indicatori nell’ambito del quadro di sorveglianza e valutazione:
a)
gli indicatori di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2021/847;
b)
gli indicatori di cui all’allegato del presente regolamento, che misurano le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma.
2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1 sono misurati ogni anno, ad eccezione degli indicatori d’impatto di cui al punto 1), lettera a), e al punto 3) dell’allegato del presente regolamento, che sono misurati ogni due anni e nell’ambito delle valutazioni intermedie e finali, a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/847.
3. Ove richiesto dalla Commissione, i destinatari dei fondi del programma forniscono alla Commissione i dati e le informazioni relativi agli indicatori di cui al paragrafo 1, pertinenti al fine di contribuire al quadro di sorveglianza e valutazione.
Storico versioni
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