Art. 1
Notifiche
In vigore dal 25 ago 2022
L’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/232 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Notifiche
1. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali, nazionali o transnazionali, da essi riconosciute («entità riconosciute») nel corso dell’anno precedente, raggruppate secondo i diversi settori di prodotti agricoli elencati all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a)
il nome, se del caso il numero di identificazione e la data di riconoscimento delle entità riconosciute, nonché la pertinente disposizione del regolamento (UE) n. 1308/2013 a norma della quale ciascuna entità è stata riconosciuta;
b)
il numero totale di soci di ciascuna entità;
c)
quali di tali entità hanno attuato un programma operativo conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 nel corso dell’esercizio finanziario precedente;
d)
per le organizzazioni di produttori, il numero di soci che non sono produttori;
e)
il nome delle entità alle quali è stato rifiutato, sospeso o revocato il riconoscimento, indicando la data della decisione e, se del caso, il rispettivo numero di identificazione;
f)
il nome delle entità riconosciute che si sono fuse con altre entità riconosciute, indicando la data della fusione, il numero totale e il nome delle entità riconosciute risultanti dalla fusione e, se del caso, il rispettivo numero di identificazione.
Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione un elenco completo e aggiornato di tutte le entità che risultano riconosciute al 31 dicembre dell’anno precedente, corredato delle informazioni pertinenti di cui al primo comma.
2. Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati riferiti all’anno precedente concernenti le organizzazioni di produttori nazionali e transnazionali riconosciute e loro associazioni riconosciute, raggruppati secondo i diversi settori di prodotti agricoli elencati all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a)
il valore della produzione commercializzata per ciascuna entità, determinato a norma degli articoli 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (*1) e, se del caso, per ciascun prodotto o elenco di prodotti per i quali è stato concesso il riconoscimento. Se non sono disponibili dati sulla produzione commercializzata, è comunicato il valore «0»;
b)
per le entità riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, se del caso, i volumi annui di latte crudo commercializzabili prodotti da ciascuna entità, ripartiti per Stato membro di produzione nel caso di un’organizzazione transnazionale;
c)
per le entità riconosciute nel settore degli ortofrutticoli, la parte della produzione destinata al mercato del fresco e la parte della produzione destinata alla trasformazione, in valore e in volume.
3. Per le organizzazioni transnazionali riconosciute di tutte le entità riconosciute, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate dallo Stato membro che ha preso la decisione sul riconoscimento a norma dell’articolo 4, paragrafo 1.
4. Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al presente articolo tramite il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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