Art. 1

In vigore dal 22 ago 2022
L’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 è così modificato: 1) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, il certificato di ispezione può essere rilasciato in formato cartaceo, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato, fino al 30 novembre 2022. Tale certificato in formato cartaceo soddisfa i requisiti seguenti:»; 2) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente: «1 bis   In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, fino al 30 novembre 2022 una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico qualificato può elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato. Siffatto certificato è rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasci l’Ucraina.»; 3) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In deroga all’articolo 6, paragrafo 3, fino al 30 novembre 2022 si applica quanto segue:»; 4) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In deroga all’articolo 6, paragrafo 6, e all’articolo 7, paragrafo 4, l’estratto del certificato di ispezione può essere vidimato su carta, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato, fino al 30 novembre 2022. L’estratto del certificato in formato cartaceo soddisfa i requisiti seguenti:».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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