Art. 1

In vigore dal 18 ago 2022
Il termine minimo di notifica preventiva di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 è ridotto a due ore e mezzo per i comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) essere impegnati in attività di pesca di stock oggetto del piano pluriennale istituito dai regolamenti (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022; b) operare esclusivamente in zone di pesca da cui possono raggiungere il porto di sbarco in meno di quattro ore; c) sbarcare in porti spagnoli.
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