Art. 3
Specificazione degli strumenti che si presume non comportino rischi residui
In vigore dal 16 ago 2022
Specificazione degli strumenti che si presume non comportino rischi residui
Uno strumento non è considerato conforme alle condizioni di cui all’articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 per il solo fatto di comportare uno o più dei seguenti rischi:
a)
il rischio derivante da operazioni in cui l’obbligo di consegna può essere soddisfatto nell’ambito di una serie di strumenti consegnabili e in cui la controparte ha la possibilità di consegnare lo strumento di minor valore di detti strumenti;
b)
il rischio di variazione della volatilità implicita di uno strumento con opzionalità rispetto alla volatilità implicita di altri strumenti con opzionalità con lo stesso sottostante e la stessa scadenza, ma diverso carattere monetario;
c)
il rischio di correlazione derivante da un’opzione su indici, se l’indice soddisfa le condizioni di cui all’articolo 325 decies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d)
il rischio di correlazione derivante da un’opzione in un organismo di investimento collettivo che riproduce un indice di riferimento, se la riproduzione soddisfa le condizioni di cui all’articolo 325 undecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e l’indice soddisfa le condizioni di cui all’articolo 325 decies, paragrafo 3, di detto regolamento;
e)
il rischio di dividendo derivante da uno strumento derivato il cui sottostante non consiste esclusivamente in pagamenti di dividendi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:2328:oj#art-3