Art. 2
Specificazione degli strumenti che comportano rischi residui
In vigore dal 16 ago 2022
Specificazione degli strumenti che comportano rischi residui
Gli strumenti elencati nell’allegato del presente regolamento sono considerati strumenti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 325 duovicies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che costituiscono strumenti che comportano rischi residui.
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