Art. 1

In vigore dal 12 ago 2022
Il regolamento delegato (UE) 2021/2065 è così modificato: 1) All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’esenzione dall’obbligo di sbarco a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica fino al 31 dicembre 2024 al rombo chiodato (Scophthalmus maximus) catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco (GNS).». 2) All’articolo 3, il paragrafo 3 è soppresso. 3) All’articolo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Esso si applica dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:2287:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo