Art. 2

Stima degli importi lordi del JTD per le esposizioni di cui all’articolo 325 quatervicies , paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 11 ago 2022
Stima degli importi lordi del JTD per le esposizioni di cui all’articolo 325 quatervicies , paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   La metodologia alternativa per stimare gli importi lordi del JTD delle esposizioni di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 consiste nel calcolare la differenza tra il valore di mercato di uno strumento derivato di cui a tale paragrafo, da cui deriva l’esposizione per l’ente al momento della stima dell’importo lordo del JTD, e il valore di mercato di detto strumento derivato, calcolato partendo dall’ipotesi che in quel momento il debitore sia in stato di default. 2.   Se il debitore è in stato di default al momento della stima e il valore di mercato dello strumento da cui deriva l’esposizione per l’ente in quel momento riflette il profitto o la perdita risultante dal default del debitore, la metodologia alternativa di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 consiste nel considerare pari a zero l’importo lordo del JTD dell’esposizione.
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