Art. 1

In vigore dal 11 ago 2022
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio, attualmente classificato con il codice NC 2804 69 00, originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Datong Jinneng Industrial Silicon Co., Pingwang Industry Garden, Datong, Shanxi 16,3  % A971 Tutte le altre società 16,8  % A999 3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni da «tutte le altre società» originarie della Repubblica popolare cinese, come indicato nel paragrafo 2, è esteso alle importazioni del prodotto descritto nel paragrafo 1 spedito dalla Repubblica di Corea indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Repubblica di Corea (codice TARIC 2804690010) e alle importazioni del prodotto descritto nel paragrafo 1 spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan (codice TARIC 2804690020). 4.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio fissata per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figura una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura, identificato per nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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