Art. 1
Deroga
In vigore dal 9 ago 2022
Deroga
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali dell'Italia adiacenti alla costa della Liguria e della Toscana, ai pescherecci che praticano la pesca del rossetto (Aphia minuta) con sciabiche da natante a condizione che essi:
a)
siano registrati presso le Direzioni marittime di Genova e Livorno, rispettivamente;
b)
abbiano un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operino in modo da escludere qualsiasi ulteriore incremento dello sforzo di pesca messo in atto; e
c)
siano titolari di un'autorizzazione di pesca e operino nell'ambito del piano di gestione adottato dall'Italia in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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