Art. 11

Cancellazione dal metodo di autenticazione

In vigore dal 8 ago 2022
Cancellazione dal metodo di autenticazione 1.   eu-LISA cancella la registrazione di un vettore che informi di non essere più operativo o di non trasportare più passeggeri nel territorio degli Stati membri. 2.   Se i registri mostrano che un vettore non usa da un anno l’interfaccia per i vettori, la sua registrazione è automaticamente cancellata. 3.   Se il vettore non soddisfa più le condizioni di cui all’, paragrafo 5, o ha altrimenti violato le disposizioni del presente regolamento, i requisiti di sicurezza di cui all’, paragrafo 4, o gli orientamenti tecnici, anche in caso di abuso dell’interfaccia per i vettori, eu-LISA può cancellarne la registrazione. 4.   eu-LISA informa il vettore della propria intenzione di cancellarne la registrazione ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3, indicando il motivo, con un mese di preavviso rispetto alla cancellazione. Prima di cancellare la registrazione, eu-LISA offre al vettore l’opportunità di presentare osservazioni scritte. 5.   In caso di urgenti problemi di sicurezza informatica, in particolare qualora il vettore non sia in regola con i requisiti di sicurezza di cui all’, paragrafo 4, o con gli orientamenti tecnici, eu-LISA può disconnettere immediatamente il vettore. eu-LISA informa il vettore della sconnessione, indicandone i motivi. 6.   Nella misura necessaria, eu-LISA assiste i vettori che hanno ricevuto una notifica di cancellazione della registrazione o di sconnessione per correggere le carenze che hanno dato origine alla notifica e, se possibile, per un periodo di tempo limitato e a condizioni rigorose, offre ai vettori sconnessi l’opportunità di avviare interrogazioni di verifica con strumenti diversi da quelli di cui all’. 7.   I vettori sconnessi possono essere nuovamente connessi all’interfaccia per i vettori una volta eliminati i problemi di sicurezza che hanno determinato la sconnessione. I vettori la cui registrazione è stata cancellata possono presentare una nuova richiesta di registrazione. 8.   In qualsiasi momento successivo alla registrazione dei vettori ai sensi dell’, eu-LISA può, in particolare qualora vi sia il sospetto fondato che uno o più vettori abusino dell’interfaccia per i vettori o non soddisfino le condizioni di cui all’, paragrafo 4, effettuare indagini presso Stati membri o paesi terzi. 9.   Se il modulo di registrazione di cui all’, paragrafo 2, non è disponibile per un periodo prolungato, eu-LISA rende possibile eseguire con altri mezzi la registrazione prevista da tale articolo.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2022/1380 — Cancellazione dal metodo di autenticazione | Portale Normativo