Art. 9
Spostamento delle piante specificate, della terra, delle sementi specificate, e degli oggetti specificati
In vigore dal 5 ago 2022
Spostamento delle piante specificate, della terra, delle sementi specificate, e degli oggetti specificati
1. È vietato lo spostamento delle piante specificate al di fuori delle aree delimitate.
2. È vietato lo spostamento all’interno o al di fuori delle aree delimitate della terra in cui sono state coltivate le piante specificate nei tre anni precedenti.
3. Lo spostamento delle sementi specificate all’interno o al di fuori delle aree delimitate è consentito solo se le sementi sono prive di terra e di frammenti di piante.
4. Lo spostamento di oggetti specificati al di fuori delle aree delimitate è consentito solo se sono puliti e risultano privi di terra.
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