Art. 6

Misure di contenimento

In vigore dal 5 ago 2022
Misure di contenimento 1.   Nelle aree delimitate elencate nell’allegato II, l’autorità competente, al fine di contenere l’organismo nocivo specificato all’interno di tali aree e prevenirne la diffusione al di fuori delle stesse, applica tutte le misure seguenti: a) le sementi specificate possono essere seminate e le piante specificate possono essere piantate solo se è stata messa in atto una delle misure fitosanitarie seguenti: i) l’allagamento continuo per almeno sei mesi dopo l’ultimo raccolto; ii) il metodo delle colture trappola in base al quale le piante specificate sono distrutte entro cinque settimane dall’impianto; iii) rotazione delle colture con piante non ospiti o piante ospiti coltivate del genere Brassica L. o specie Allium cepa L., Glycine max (L.) Merr., Hordeum vulgare L., Panicum miliaceum L., Sorghum bicolor (L.) Moench, Triticum aestivum L. e Zea mays L., destinate alla produzione di bulbi, ortaggi o cereali per utenti finali ma non all’uso come piante da impianto; b) le piante ospiti spontanee sono regolarmente eliminate; c) gli oggetti specificati utilizzati nel campo infestato sono puliti dalla terra e dai frammenti di piante prima di essere spostati nei campi circostanti. Durante la pulizia, deve essere evitata la dispersione dei residui al di fuori del campo infestato. 2.   Se dai risultati delle indagini emerge che la presenza dell’organismo nocivo specificato è aumentata, l’autorità competente applica le misure di cui all’ nelle rispettive aree delimitate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:1372:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo