Art. 5
Misure di eradicazione
In vigore dal 5 ago 2022
Misure di eradicazione
Lo Stato membro interessato, al fine di eradicare l’organismo nocivo specificato nell’area o nelle aree delimitate, applica tutte le misure seguenti:
1)
le piante specificate nella zona infestata sono rimosse e distrutte nei campi in prossimità della raccolta. Le piante specificate sono distrutte, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all’interno della zona infestata, in modo da garantire che l’organismo nocivo specificato non si diffonda;
2)
le sementi specificate non sono seminate e le piante ospiti non sono piantate nella zona infestata;
3)
le piante ospiti spontanee sono regolarmente eliminate;
4)
i campi nella zona infestata sono continuamente allagati per più di 18 mesi. Se non è possibile effettuare l’allagamento continuo, è applicato il metodo delle colture trappola, o un altro metodo che impedisca all’organismo nocivo di concludere il suo ciclo vitale;
5)
le piante specificate utilizzate per il metodo delle colture trappola sono distrutte entro cinque settimane dall’impianto;
6)
gli oggetti specificati utilizzati in una zona infestata sono puliti dalla terra e dai frammenti di piante prima di essere spostati nei campi circostanti. Durante la pulizia, deve essere evitata la dispersione dei residui al di fuori del campo infestato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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