Art. 4

Definizione di aree delimitate

In vigore dal 5 ago 2022
Definizione di aree delimitate 1.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione sia confermata, ciascun Stato membro interessato definisce immediatamente un’area delimitata. 2.   Se la presenza dell’organismo nocivo specificato è confermata nella zona cuscinetto, lo Stato membro interessato riesamina immediatamente e modifica di conseguenza la delimitazione dell’area infestata e della zona cuscinetto. 3.   Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione e agli altri Stati membri il numero e l’ubicazione delle aree delimitate definite per l’organismo nocivo specificato ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031. 4.   Se, in base alle indagini di cui all’, in un’area delimitata non è rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato per un periodo di tre anni consecutivi, quell’area delimitata può essere abolita. In tali casi lo Stato membro interessato notifica alla Commissione e agli altri Stati membri che l’area delimitata è stata abolita ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/2031.
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