Art. 1

In vigore dal 5 ago 2022
L’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è sostituito dal seguente: «6. In deroga al paragrafo 5, primo comma, gli Stati membri o, se del caso, le autorità competenti possono considerare soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui a tale paragrafo per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per la combustione dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.»
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