Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/389

In vigore dal 3 ago 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/389 Il regolamento delegato (UE) 2018/389 è così modificato: 1) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Accesso alle informazioni sui conti di pagamento direttamente con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto 1.   I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l’autenticazione forte del cliente, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui all’, se l’utente dei servizi di pagamento accede direttamente al suo conto di pagamento online, a condizione che l’accesso sia limitato a uno dei seguenti elementi online senza che siano divulgati dati sensibili relativi ai pagamenti: a) il saldo di uno o più conti di pagamento designati; b) le operazioni di pagamento eseguite negli ultimi 90 giorni attraverso uno o più conti di pagamento designati. 2.   In deroga al paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento non sono esenti dall’applicazione dell’autenticazione forte del cliente se una delle seguenti condizioni è soddisfatta: a) l’utente del servizio di pagamento accede online alle informazioni di cui al paragrafo 1 per la prima volta; b) sono trascorsi più di 180 giorni dall’ultima volta che l’utente del servizio di pagamento ha avuto accesso online alle informazioni di cui al paragrafo 1 ed è stata applicata l’autenticazione forte del cliente.» ; 2) è inserito il seguente articolo 10 bis: «Articolo 10 bis Accesso alle informazioni sui conti di pagamento mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti 1.   I prestatori di servizi di pagamento non applicano l’autenticazione forte del cliente se l’utente dei servizi di pagamento accede al suo conto di pagamento online mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti, a condizione che l’accesso sia limitato a uno dei seguenti elementi online senza che siano divulgati dati sensibili relativi ai pagamenti: a) il saldo di uno o più conti di pagamento designati; b) le operazioni di pagamento eseguite negli ultimi 90 giorni attraverso uno o più conti di pagamento designati. 2.   In deroga al paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento applicano l’autenticazione forte del cliente se una delle seguenti condizioni è soddisfatta: a) l’utente del servizio di pagamento accede online alle informazioni di cui al paragrafo 1 per la prima volta mediante il prestatore di servizi di informazione sui conti; b) sono trascorsi più di 180 giorni dall’ultima volta che l’utente del servizio di pagamento ha avuto accesso online alle informazioni di cui al paragrafo 1 mediante il prestatore di servizi di informazione sui conti ed è stata applicata l’autenticazione forte del cliente. 3.   In deroga al paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati ad applicare l’autenticazione forte del cliente se l’utente dei servizi di pagamento accede al suo conto di pagamento online mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti e il prestatore di servizi di pagamento ha motivi obiettivamente giustificati e debitamente comprovati connessi all’accesso non autorizzato o fraudolento al conto di pagamento. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento documenta e giustifica debitamente presso l’autorità nazionale competente, su richiesta, i motivi dell’applicazione dell’autenticazione forte del cliente. 4.   I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che offrono un’interfaccia dedicata di cui all’articolo 31 non sono tenuti ad attuare l’esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini del meccanismo di emergenza di cui all’articolo 33, paragrafo 4, se non applicano l’esenzione di cui all’articolo 10 nell’interfaccia diretta utilizzata per l’autenticazione e la comunicazione con i loro utenti dei servizi di pagamento.» ; (3) all’articolo 30 è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4bis.   In deroga al paragrafo 4, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto mettono a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento di cui al presente articolo le modifiche apportate alle specifiche tecniche delle loro interfacce al fine di conformarsi all’articolo 10 bis almeno 2 mesi prima dell’attuazione di tali modifiche.» .
Storico versioni

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