Art. 2

In vigore dal 3 ago 2022
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 28 febbraio 2023, ad eccezione del metossifenozide in pere, pesche, mele e cavoli broccoli, del propoxur su tutti i prodotti e del tiram su tutti i prodotti.
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