Art. 1
In vigore dal 3 ago 2022
In deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all’anno di domanda 2022 gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per i pagamenti diretti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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